Art. 4.

      1. Al secondo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dichiarazione o l'elezione può essere raccolta, al momento della notifica, mediante annotazione nella relata ovvero redatta nel verbale, dall'ufficiale giudiziario che procede al pignoramento».
      2. Al quarto comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di assenza del debitore, l'invito gli è rivolto con separato atto notificato. La dichiarazione è resa dal debitore immediatamente ovvero presso l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti procedente entro i quindici giorni successivi».